Al di fuori della legge contro la concorrenza sleale, nessuna legislazione copre il commercio elettronico in Svizzera. L'Unione europea invece si è munita di regole che proteggono i consumatori.
Contrariamente all'Unione Europea, la Svizzera non possiede leggi specifiche riguardo al commercio elettronico, ad eccezione della legge federale contro la concorrenza sleale entrata in vigore nel 2012.
Ciononostante, fanno fede le regole del Codice delle obbligazioni, applicabili ai contratti di vendita tradizionali.
Basta un solo click per concludere un contratto di vendita
Cliccando su “invia ordine” (o il tasto equivalente), il cliente di un negozio online svizzero conclude un contratto di vendita ai sensi degli articoli 197 e seguenti del Codice delle obbligazioni. La forma scritta non é necessaria, basta un solo click.
Le regole del Codice delle obbligazioni possono essere modificate per mezzo del contratto e delle condizioni contrattuali. Questi documenti emessi dal commerciante prevalgono sulla legge se il compratore ha avuto la possibilità di prenderne atto al momento della conclusione del contratto. Le nuove regole possono essere stipulate sotto forma di “condizioni generali di vendita”.
Per quanto riguarda gli obblighi legali, conviene sottolineare i seguenti punti:
- Diritto di recesso. Il diritto svizzero non prevede alcun diritto alla rinuncia o di rinvio una volta inviato l'ordine. Il venditore può prevedere tale clausola, ma non è sottoposto a nessun obbligo in materia.
- Tempi di consegna. Il diritto svizzero non prevede un tempo limite di consegna. Per rassicurare i clienti, il venditore può prevederlo nel contratto.
- Informazioni chiare. I negozi on-line hanno l'obbligo di fornire le informazioni prescritte dalla legge federale contro la concorrenza sleale entrata in vigore nel 2012 (si veda più sotto).
- Garanzia. Se il prodotto si rivela essere difettoso o non conforme alla sua descrizione, il compratore ha una garanzia di due anni.
Legge contro la concorrenza sleale
Prima regola in Svizzera a menzionare esplicitamente il commercio elettronico, la nuova legge federale contro la concorrenza sleale è entrata in vigore nel 2012.
Il nuovo articolo 3, valido a partire da aprile 2012, definisce le informazioni che devono obbligatoriamente essere fornite dagli operatori di e-commerce:
“Agisce in modo sleale colui che, in particolare, propone della merce, delle opere o delle prestazioni per mezzo del commercio elettronico senza adempiere alle seguenti condizioni:
. Indicare in modo corretto e completo la sua identità e il suo indirizzo, compreso quello elettronico
. Indicare le varie tappe tecniche che portano alla conclusione di un contratto
. Fornire gli strumenti tecnici appropriati che permettono di trovare e correggere gli errori di battitura prima dell'invio di un'ordine
. Confermare subito l'ordine del cliente per mail
Il nuovo articolo 8, valido a partire da luglio 2012, limita le forme di libertà nelle condizioni generali, per proteggere meglio i consumatori:
“Agisce in modo sleale colui che, in particolare, utilizza delle condizioni generali che, in contraddizione con le regole della buona fede prevedono, a discapito del consumatore, una sproporzione notevole e ingiustificata tra i diritti e gli obblighi definiti dal contratto”.
Legge sulla protezione dei dati
Dal momento in cui vengono raccolti dei dati sensibili sui clienti, un sito di e-commerce è sottoposto alla legge federale della protezione dei dati.